Caduta lungo il ciglio della strada provinciale: colpevole l’ente pubblico

Provincia colpevole per la caduta subita da un privato cittadino, finito in un fossato intercapedine, nei pressi di una chiesa, mentre stava partecipando ad una sagra

Caduta lungo il ciglio della strada provinciale: colpevole l’ente pubblico

Secondo i giudici, nella fattispecie in questione era esigibile che il personale addetto alla manutenzione della strada provinciale si avvedesse della situazione di pericolo in cui versava il tratto adiacente al ciglio della strada ove è caduto il cittadino. I giudici ritengono corretto applicare il principio secondo cui vi è l’obbligo per l’ente proprietario di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, al fine di evitare danni non solo ai mezzi, anche ai pedoni. Impossibile, poi, nello specifico, individuare una responsabilità concorrente del cittadino, tenuto conto che il buco era mascherato a causa della presenza di erba alta che impediva di visualizzare il vuoto sottostante e della semioscurità data dall’ora notturna, e che il cittadino si trovava nelle immediate vicinanze della strada, oltre che in prossimità dello spigolo dell’edificio, sicché non era esigibile né prevedibile l’improvvisa mancanza di terreno. (Ordinanza 27137 del 22 settembre 2023 della Cassazione)

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