Caduta lungo la strada comunale: la mancata prova del nesso tra cosa e danno non basta a negare la responsabilità dell’ente locale
Illogico negare a priori un possibile risarcimento per una caduta verificatasi durante una camminata lungo una strada, dal fondo irregolare, affidata alla custodia del Comune solo perché la persona danneggiata non ha fornito la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno.

Su questo tema, difatti, i giudici precisano che l’insussistenza di tale nesso - nel caso specifico, però, oggettivamente e naturalisticamente non contestabile - può essere concretamente affermata unicamente attraverso un esame specifico, analitico e causalmente finalizzato, da condurre, in chiave oggettiva, sui termini concreti della condotta stradale della persona danneggiata, sì da esibirne eventuali connotazioni tali da relegarne la relazione con la res al rango di mera occasione deprivata della sua efficienza di causalità materiale. Censurato il ragionamento secondo cui va esclusa la risarcibilità dei danni, rivendicati dalla persona danneggiata, sul presupposto che ella non ha fornito idonea prova della sussistenza del nesso causale tra le anomale condizioni del manto stradale e la caduta subita. Illogico sostenere che non è stato adeguatamente dimostrato che la caduta si è verificata nonostante una rilevante anomalia della sede stradale, anomalia che avrebbe richiesto maggiore prudenza da parte della persona danneggiata. (Ordinanza 19960 del 12 luglio 2023 della Cassazione)