Caduta provocata da una buca sulla strada: niente risarcimento alla vittima che ha tenuto una condotta imprudente
I giudici hanno sottolineato la condizione della strada, interamente coperta da acqua e fango, e perciò intransitabile normalmente ovvero non cautamente transitabile

Nessun addebito a carico del Comune se la caduta, causata da una buca, è collegabile alla condotta imprudente tenuta dalla vittima. Respinta, nel caso specifico, l’istanza risarcitoria avanzata da una donna (e dai suoi familiari) per i danni da lei riportati a seguito di una caduta su una via del Comune, via caratterizzata da avvallamenti e piccole ma profonde buche sul manto stradale e coperta da acqua e fango. La donna ha parlato di buca invisibile perché coperto da acqua piovana e fango e ha raccontato che, poco tempo dopo l’incidente, ha dovuto subire un intervento chirurgico e poi, per sopravvenuta ischemia, è stata trasportata in un centro specializzato. I giudici ribattono chiarendo che l’imprevedibilità per invisibilità delle buche ha costituito apprezzamento dei testimoni escussi, e non fatto in senso proprio. Essi aggiungono poi che, in ogni caso, la strada percorsa era interamente coperta da acqua e fango, per ciò stesso intransitabile normalmente ovvero non cautamente transitabile. Tale condizione è stata ritenuta più che agevolmente percepibile da chiunque, tanto da dover necessariamente suscitare in un pedone una normale attenzione e una ordinaria cautela idonee ad evitare l’infortunio. (Sentenza 20922 del 18 luglio 2023 della Corte di Cassazione)