Cancellazione dal registro delle imprese: ammissibile la dichiarazione di fallimento della società

La cancellazione dal registro delle imprese cui non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta dà luogo ad un fenomeno di tipo successorio

Cancellazione dal registro delle imprese: ammissibile la dichiarazione di fallimento della società

Ammissibile la dichiarazione di fallimento di una società a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Ciò anche tenendo presente il principio secondo cui la trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda non preclude la dichiarazione di fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti. A sostegno di tale conclusione si osserva innanzitutto che, mentre la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorché connotato da personalità giuridica, costituisce una vicenda meramente evolutivo-modificativa del medesimo soggetto giuridico, che non produce alcun effetto successorio ed estintivo, la trasformazione di una società in un'impresa individuale o viceversa determina invece un rapporto di successione tra soggetti distinti, e non preclude quindi la dichiarazione di fallimento della società estinta, purché essa abbia luogo nel termine di un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Inoltre, a seguito della riforma del diritto societario, la cancellazione dal registro delle imprese cui non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta dà luogo ad un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni della società si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali, mentre i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese e dei crediti ancora incerti o illiquidi. (Ordinanza 8680 del 28 marzo 2023 della Cassazione)

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