Capitombolo sulla pedana d’accesso all’ufficio postale: risarcimento possibile?
Il mero riferimento al fatto che la caduta si sia verificata sulla pedana d’accesso all’ufficio postale basta per ottenere il risarcimento dei danni subiti?

All'origine della vicenda giudiziaria c'è la caduta subita da una donna sulla pedana esterna di accesso a un ufficio postale nella zona di Parma. A seguito delle lesioni riportate, e attribuendo il capitombolo alla scivolosità della pedana, la donna cita in giudizio «Poste Italiane» per ottenere un adeguato risarcimento.
Per i giudici l'istanza avanzata è priva di fondamento, perché la donna non ha fornito prove chiare sulla dinamica dell'episodio, e quindi è impossibile addebitare a «Poste» la responsabilità dell'incidente, pur essendo esso avvenuto sulla rampa di accesso a un ufficio postale. Ciò perché spetta al soggetto danneggiato dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato dalla cosa in custodia.
I giudici ricordano infatti che è sempre necessario che sia allegata e provata dal soggetto danneggiato la dinamica del fatto, dinamica intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti. Dunque la mancata dimostrazione della effettiva dinamica dell'incidente va correttamente considerata come decisiva al fine di escludere che possa ritenersi fornita dalla persona danneggiata la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. (Cass. civ., sez. III, ord., 27 dicembre 2023, n. 35991)