Casa coniugale: revocata l’assegnazione alla donna se la figlia maggiorenne ottiene una borsa di studio

Per i giudici non ci sono dubbi: il conseguimento della borsa di studio al termine del completamento del percorso formativo e l’espletamento di un’attività lavorativa con un’entrata superiore a 1.000 euro rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa

Casa coniugale: revocata l’assegnazione alla donna se la figlia maggiorenne ottiene una borsa di studio

Borsa di studio per la figlia 31enne: legittimo revocare alla madre l’assegnazione della casa coniugale. Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 10301 del 20 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della richiesta avanzata da una donna, richiesta mirata ad entrare in possesso dell’immobile cedutole dal fratello ma in precedenza assegnato come casa coniugale in sede di separazione alla moglie del fratello.
Per i magistrati il quadro è chiarissimo, poiché il conseguimento, da parte della figlia dell’assegnataria della casa coniugale, della borsa di studio al termine del completamento del suo percorso formativo e l’espletamento di un’attività lavorativa che le garantisce un’entrata superiore a 1.000 euro rappresentano indici significativi del raggiungimento di una adeguata capacità lavorativa che deve essere desunta dal titolo di studio conseguito e dalla sua qualificazione professionale. Circostanze queste che, precisano i giudici, fanno apparire ininfluente l’eventuale inadeguatezza del reddito attualmente percepito dalla ragazza, a meno che non sia stata dedotta e dimostrata l’impossibilità di reperire un’occupazione più remunerativa e conforme alle sue aspirazioni, nonostante l’impegno a tal fine profuso, circostanza, nella specie, non provata.
Comunque, la raggiunta autonomia economica della ragazza è desumibile non solo dalla citata esperienza lavorativa retribuita, ma anche dall’età – oltre 30 anni – e dal raggiungimento di un livello di competenza professionale frutto del completamento del percorso formativo intrapreso.
Per quale ragione, si domandano i giudici, una borsa di studio conseguita al termine del ciclo di studi universitari ed in grado di garantire una entrata superiore a 1.000 euro non consentirebbero di ritenere raggiunta l’indipendenza economica a 31 anni?
Ciò è destinato, ovviamente, ad avere ripercussioni anche sull’assegnazione della casa familiare, che, di norma, risponde all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e pertanto è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, esigenza di tutela dell’interesse della prole che viene meno allorquando i figli divenuti maggiorenni raggiungano l’autosufficienza economica iniziando ad espletare una attività lavorativa e a dimostrare il raggiungimento di una adeguata capacità. E a tale scopo non è richiesto, precisano i giudici, un lavoro stabile a tempo indeterminato, essendo sufficienti un reddito o il possesso di una entrata tale da garantire il soddisfacimento delle più essenziali esigenze di vita quotidiana.
Sempre in questa prospettiva, poi, occorre considerare che pur non essendo stato normativamente stabilito un limite anagrafico per la cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non è plausibile ritenere che tale obbligo possa protrarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura nonostante il mancato raggiungimento dell’autosufficienza. L’avanzare dell’età del figlio maggiorenne, infatti, non è ininfluente ai fini della permanenza dell’an e del quantum del mantenimento accordato.
E il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l’effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare.

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