Catalogabile come diffamazione la ripubblicazione e la condivisione di contenuti offensivi
Decisivo l’avere concorso a diffondere quei contenuti offensivi, essendo sufficiente, ai fini del dolo, la consapevolezza dell’offensività delle espressioni utilizzate nel contesto di riferimento, senza una specifica volontà di denigrazione
Oggi, in piena epoca ‘social’, è catalogabile come diffamazione, con inevitabili conseguenze penali, la ripubblicazione e la condivisione di contenuti offensivi.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (sentenza numero 21148 del 9 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso relativo ad alcune frasi pubblicate su ‘Facebook’ e rivolte contro un magistrato in servizio a Genova.
In generale, in materia di diffamazione commessa a mezzo social network, il soggetto che, pur non essendo autore originario del contenuto incriminato, lo ripubblica o lo condivide sulla propria pagina, facendolo proprio e corredandolo di frasi di adesione, risponde del reato di diffamazione per avere concorso a diffonderne i contenuti offensivi, essendo sufficiente, ai fini del dolo, la consapevolezza dell’offensività delle espressioni utilizzate nel contesto di riferimento, senza che sia richiesta una specifica volontà di denigrazione.
A finire sotto processo, nella vicenda in esame, è una donna, accusata di avere offeso la reputazione di un magistrato e di averlo fatto mediante la pubblicazione, sul proprio profilo ‘Facebook’, di una pluralità di ‘post’ con i quali aveva diffuso l’esposto presentato dal compagno, contenente dati personali della persona offesa e già qualificato come diffamatorio in sede giudiziaria. Ancora, la donna è accusata di avere condiviso pezzi giornalistici recanti accuse di irregolarità e malagiustizia riferite alla vicenda giudiziaria del compagno, pezzi nei quali la persona offesa risultava individuabile, e di avere pubblicato ulteriori analoghi pezzi, recanti l’affermazione secondo cui il compagno sarebbe stato detenuto illegittimamente per motivi politici.
Per chiudere il cerchio, infine, la donna è anche accusata di avere condiviso video e interviste in cui il compagno veniva rappresentato quale vittima di ingiustizie giudiziarie, con annesse dichiarazioni lesive della reputazione della persona offesa, cioè del magistrato.
Per i giudici di merito, prima, e per i magistrati di Cassazione, poi, non ci sono dubbi sulla colpevolezza della donna, la quale, pur non essendo l’autrice dei pezzi giornalistici e dei video, ha comunque contribuito a diffonderne i contenuti offensivi, mediante la loro ripubblicazione e la loro condivisione sulla propria pagina ‘Facebook’. Peraltro, la donna non si è limitata a condividere i contenuti pubblicati da altre persone, facendoli in tal modo propri, ma ha anche corredato i documenti digitali con frasi di inequivoca adesione, manifestando in tal modo la propria convinzione rispetto alla bontà delle dichiarazioni diffamatorie. Circostanza, quest’ultima, che rende evidente anche la concretezza dell’elemento soggettivo del reato di diffamazione, sottolineano i magistrati di Cassazione, i quali sminuiscono il valore della deduzione con cui l’avvocato difensore ha sostenuto che l’intento della donna era solo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione del compagno, non quello di offendere il magistrato. Su quest’ultimo punto, difatti, va ribadito che, in tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, che richiede la consapevolezza dell’offensività delle parole e delle espressioni impiegate nel contesto di riferimento, ma non la volontà protesa alla denigrazione altrui.
E, a questo proposito, la valenza diffamatoria dei ‘post’ incriminati risulta, in modo incontrovertibile, dalla sentenza passata in giudicato emessa nei confronti della donna, proprio con riferimento ai documenti condivisi dalla donna.