Catenelle a congiungere i paracarri per delimitare l’area pedonale: colpevole il cittadino poco attento che vi inciampa
Respinta la richiesta di risarcimento presentata nei confronti del Comune. Colpevole poiché disattenta la persona danneggiata

Impossibile accusare il Comune per il capitombolo subito da un cittadino disattento e tradito da una catena di ferro che congiungeva i paracarri posti in piazza dall’ente locale per delimitare l’area pedonale. A inchiodare la persona danneggiata alle proprie responsabilità sono due dettagli: primo, la piena visibilità dell’ingombro; secondo, la presumibile conoscenza degli ostacoli presenti per impedire l’accesso alle automobili. Sacrosanto, quindi, secondo i giudici, addebitare l’evento alla persona danneggiata, la cui condotta va qualificata come priva di attenzione, soprattutto tenendo presente quella che dovrebbe essere l’ordinaria diligenza di un pedone mediamente avveduto. A questo proposito viene sottolineato che era ben evidente la conformazione dell’area pedonale delimitata da una sequenza di paracarri in granito bianco collegati da catenelle grigie che si estendevano ad altezza caviglia e non potevano costituire un pericolo per un pedone mediamente avveduto. Peraltro, osservano i giudici, insistendo il luogo della caduta all’interno del centro storico, esso doveva ritenersi conosciuto dalla generalità dei cittadini, inclusa la persona vittima della caduta. (Ordinanza 2193 del 25 gennaio 2022 della Cassazione)