Centro massaggi: avvicina il piede della massaggiatrice al proprio pene. Condannato per violenza sessuale

Respinta la tesi difensiva proposta dall’uomo e mirata a presentare il fatto come un mero equivoco. Per i giudici, invece, è evidente la particolare morbosità dell’uomo che, anche con frasi inequivoche, ha aggredito la sfera sessuale della donna.

Centro massaggi: avvicina il piede della massaggiatrice al proprio pene. Condannato per violenza sessuale

Ricostruito l’episodio, verificatosi circa otto anni fa in un “centro massaggi” in Emilia-Romagna, i giudici di merito ritengono, sia in primo che in secondo grado, corretta la condanna dell’uomo finito sotto processo per il gesto compiuto nei confronti della massaggiatrice - titolare della struttura, peraltro -, consistito nel prendere il piede della donna e avvicinarlo al proprio pene. Secondo i giudici, l’azione compiuta dall’uomo in qualità di cliente del “centro massaggi” è catalogabile come atto sessuale. Le ragioni sono molteplici; anzitutto perché vi è stato contatto tra il piede della massaggiatrice e il pene dell’uomo, poi perché l’uomo ha accompagnato il gesto con una frase inequivocabile, e infine perché lo stesso, alla reazione della massaggiatrice, si è prontamente dato alla fuga.

Nel contesto della Cassazione l’avvocato che difende l’uomo propone una differente lettura dei fatti. Nello specifico, sostiene che la condotta presa in esame «non può ritenersi un atto sessuale», vista «l’assenza di violenza o di minaccia» nei confronti della donna.

Nella difesa viene sostenuto che l’uomo abbia portato il piede della donna non verso il pube, quanto verso l’ombelico per facilitare il passaggio di energie, dal momento che si trattava di un massaggio olistico. Non solo, ma l’espressione «lo senti?» utilizzata dall’uomo sarebbe stata riferita, a parere della difesa, al passaggio di tale energia e non al contatto sessuale. Quindi nessuna zona erogena della massaggiatrice sarebbe stata interessata dall’atto che, quindi, non può essere considerato di natura sessuale.

Secondo i Giudici di cassazione, le obiezioni mosse dalla difesa sono labili soprattutto a fronte dell’attendibilità della ricostruzione dei fatti riconosciuta alla vittima. Secondo la Cassazione la dinamica dei fatti sarebbe incontrovertibile ovvero, nel giugno del 2015 l’uomo si è presentato nel “centro massaggi”, gestito dalla persona offesa, per ricevere un massaggio; durante la preparazione le ha preso il piede e lo ha avvicinato alla propria zona pubica, dicendole «lo senti?». A quel punto, la donna ha colpito con il tallone il cliente in mezzo alle gambe e lo ha allontanato dal “centro”, dicendogli di andarsene via. E in effetti l’uomo si è allontanato di corsa dalla struttura.

Inattendibile, invece, la giustificazione offerta dall’uomo, il quale ha presentato il suo gesto per una pratica di massaggio. Su questo punto, peraltro, va valutato il comportamento tenuto dall’uomo successivamente al fatto che conferma l'attendibilità della donna ed esclude la giustificazione proposta dall’uomo, ovvero il mero equivoco.

Infine, i magistrati di Cassazione chiariscono che «l'atto repentino compiuto dall’uomo, e consistito nell’appoggiare il piede della donna sul suo pene, improvvisamente, è di sicura natura sessuale», anche perché la donna ha riferito di «aver chiaramente sentito con il piede il pene dell’uomo».

Nel caso in esame, inoltre, rileva anche la particolare morbosità dell’uomo espressa non solo dal gesto in sé, ma anche dalla frase pronunciata comportamenti che hanno aggredito la sfera sessuale della vittima. (Cass. pen., sez III, ud. 28 settembre 2023 (dep. 12 gennaio 2024), n. 1448)

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