Cessione del credito, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta a certificare la titolarità del creditore

Insufficiente, quindi, limitarsi ad allegare copia della GU in cui risulta pubblicato l’avviso della cessione del blocco dei crediti

Cessione del credito, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta a certificare la titolarità del creditore

Se la notizia della cessione del credito è oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non si può dare per scontata e accertata la titolarità del credito in capo al creditore cessionario. I giudici annotano che la pubblicità della notizia sulla GU non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto dalla società cessionaria. Di conseguenza, se anche il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, ci si trova comunque di fronte ad una forma di pubblicità che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti previsti dal Codice Civile nei confronti dei debitori ceduti. Ciò comporta che tale pubblicazione non costituisce la fonte della titolarità del credito, fonte che rimane l’atto di cessione, atto che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito. Nel caso preso in esame dai giudici la società si è limitata ad allegare copia della Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l’avviso della cessione, in suo favore, del blocco dei crediti di un’altra società ad essa ceduti. (Sentenza del 30 settembre 2022 del Tribunale di Benevento)

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