Cessione di crediti in blocco, prova documentale per la legittimazione attiva del cessionario
Fondamentale la produzione in giudizio del contratto di cessione, debitamente sottoscritto, e dell’elenco dei crediti ceduti

Per l’operazione di cessione di crediti in blocco il cessionario fornisce la prova documentale della propria legittimazione attiva producendo in giudizio il contratto di cessione e gli elenchi di crediti. Così, difatti, è possibile risalire al credito ceduto. In questa ottica, se il debitore ceduto non riceve la notifica della cessione di credito, ciò non incide, chiariscono i giudici, né sul perfezionamento e sull’efficacia traslativa del contratto, né sulla legittimazione del cessionario a pretendere il pagamento Nel caso sottoposto ai giudici viene presa in esame l’opposizione avverso il decreto con cui il cessionario ingiungeva al debitore ceduto di corrispondergli una somma di denaro. Il credito derivava da un contratto di finanziamento stipulato tra la cedente e il debitore ceduto e la cessione del credito era avvenuta mediante una operazione di cessione di crediti in blocco. In sede di opposizione, però, parte opponente eccepiva il difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società opposta, non avendo quest’ultima provato che le operazioni di cessione in blocco intervenute includessero anche la pretesa vantata nei confronti dell’esponente. I giudici hanno rilevato come le due cessioni intervenute fossero state provate dall’opposta mediante la produzione in giudizio dei contratti di cessione, debitamente sottoscritti, e degli elenchi dei crediti ceduti. Di conseguenza, il trasferimento del credito emerge, osservano i giudici, dall’esame congiunto del contratto e degli elenchi prodotti. Pertanto, l’opposizione viene respinta. (Sentenza del 27 settembre 2022 del Tribunale di Siracusa)