Cessione di credito
Niente rito per l’accertamento del passivo in caso di controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario

In tema di cessione di credito, la controversia tra debitore ceduto, curatela del fallimento del creditore cedente e terzo cessionario, laddove il debitore chieda una pronuncia diretta a stabilire quale sia, tra il cessionario e il cedente fallito, l'effettivo titolare del credito, il cessionario chieda la condanna del debitore ceduto a pagare quanto dovuto per effetto della cessione, e la curatela chieda l'accertamento della non opponibilità della cessione alla massa dei creditori del cedente, tale controversia non rientra fra quelle da trattare, alla luce di quanto stabilito dalla legge fallimentare, con lo speciale rito previsto per l'accertamento del passivo. Ciò perché non diretta, osservano i giudici, ad incidere sullo stato passivo fallimentare (in assenza di domande di accertamento di crediti nei confronti della massa) ma diretta legittimamente ad incidere sull’attivo fallimentare, attraverso l’accertamento dell’esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento. (Ordinanza 27700 del 2 ottobre 2023 della Cassazione)