Cessioni di credito in blocco, sufficiente depositare il contratto di cessione
Possibile così porre i presupposti per vedere riconosciuta l’efficacia della cessione nei confronti dei debitori

I paletti fissati col decreto legislativo del 1993 hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione del credito in blocco, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa cessione nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale e liberando la banca cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione ai singoli titolari dei rapporti acquisiti, ossia ai singoli debitori, adempimento, questo, che può avere luogo anche mediante l’intimazione di pagamento. A fronte, poi, di più cessioni di credito, la parte opposta, una volta depositata in atti la copia del proprio contratto di cessione, può ritenere legittimamente di avere assolto all’onere probatorio della titolarità del credito, dovendosene trarre, per via presuntiva, la prova della regolarità anche dei precedenti trasferimenti. I giudici si sono espressi, nello specifico caso preso in esame, sull’onere della prova della titolarità del credito, onere gravante sul cessionario nella fattispecie della cessione del credito in blocco. Necessario, difatti, fare chiarezza in merito all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui parte opponente ha sollevato il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito per la mancata notifica della cessione e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto. I giudici hanno fatto rilevare che l’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti può essere validamente surrogato dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto. Ebbene, nel caso specifico, è emerso che parte opposta – la quale ha ricevuto il credito all’esito di più trasferimenti – ha assolto all’onere probatorio della titolarità del credito e lo ha fatto depositando in atti copia del contratto di cessione. (Sentenza del 26 ottobre 2022 del Tribunale di Reggio Calabria)