Circolazione di autoveicoli: niente assicurazione della responsabilità civile per la bici con motore elettrico
I giudici chiariscono a nozione di veicolo assicurabile

A fronte della obbligatorietà dell’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e a fronte del conseguente controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, non rientra nella nozione di veicolo una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 chilometri orari, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare. Questo l’importante chiarimento fornito dai giudici comunitari, chiamati a prendere posizione alla luce di una controversia, che ha avuto origine in Belgio, relativa all’eventuale diritto di un assicuratore in materia di infortuni sul lavoro, subentrato nei diritti di un ciclista che circolava su una bicicletta ad assistenza elettrica, di essere risarcito dall’assicuratore della responsabilità civile del conducente dell’autovettura coinvolta nell’incidente che aveva causato il decesso del suddetto ciclista. Ciò perché, spiegano i giudici tenendo presente la direttiva comunitaria, la nozione di veicolo comprende qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati. Pertanto, conformemente al significato abituale di tali termini nel linguaggio corrente, tale nozione, nella parte in cui riguarda qualsiasi autoveicolo, si riferisce necessariamente a un mezzo progettato per avanzare sul suolo per effetto di una forza prodotta da una macchina, in contrapposizione ad una forza umana o animale, ad eccezione dei veicoli che circolano su rotaie. (Sentenza del 12 ottobre 2023 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)