Codice della strada violato e notifica del verbale: il mancato aggiornamento dei pubblici registri, a fronte del cambio di residenza dell’automobilista, può tradire la pubblica amministrazione

Fondamentale però che il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, fornendo, all’atto della richiesta di cambio di residenza, anche il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione

Codice della strada violato e notifica del verbale: il mancato aggiornamento dei pubblici registri, a fronte del cambio di residenza dell’automobilista, può tradire la pubblica amministrazione

In materia di violazioni del Codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della Motorizzazione Civile e del Pubblico registro automobilistico, il mancato aggiornamento dei pubblici registri, in caso di mutamento della residenza del destinatario del verbale, può andare a discapito della pubblica amministrazione solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole. In questa ottica è rilevante verificare, chiariscono i giudici, se il privato cittadino, all’atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell’infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla pubblica amministrazione l’erronea notificazione del verbale di accertamento presso l’indirizzo non più attuale, almeno dal punto di vista anagrafico. (Ordinanza 35882 del 6 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)

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