Colpevole il notaio che non effettua la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene

L’opera richiesta al notaio non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive necessarie affinché sia garantita la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi

Colpevole il notaio che non effettua la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene

Per il notaio, a cui sono state richieste la preparazione e la stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell’oggetto della prestazione d’opera professionale. Di conseguenza, l’inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio dà luogo a responsabilità per inadempimento dell’obbligazione di prestazione d’opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilità, dovendosi escludere alla luce di tale obbligo la configurabilità del concorso colposo del danneggiato. (Ordinanza 20794 del 18 luglio 2023 della Corte di Cassazione)

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