Colpevolezza e risarcimento per il ricorso palesemente inammissibile

I giudici chiariscono che la proposizione di un ricorso chiaramente inammissibile costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata

Colpevolezza e risarcimento per il ricorso palesemente inammissibile

Colpevole e perciò obbligato a versare un adeguato risarcimento alla controparte il soggetto che ha presentato un ricorso in Cassazione palesemente poggiato su motivi inammissibili. Logico parlare di responsabilità processuale aggravata. Su questo fronte i giudici ribadiscono che costituisce indice di malafede o colpa grave - e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione - la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero, come nel caso preso in esame, senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta. In altri termini, la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili rende l'impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e, dall'altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie. Pertanto, la proposizione di un ricorso chiaramente inammissibile costituisce condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. Nel caso specifico, l'abuso del processo, nei termini sopra delineati di ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali, consiste nell'aver proposto un regolamento di competenza avverso provvedimenti di mero rinvio. (Ordinanza 11801 del 5 maggio 2023 della Corte di Cassazione)  

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