Compenso unico per il commissario giudiziale: per la determinazione si fa riferimento all’attivo inventariato

Necessaria l’applicazione del criterio di proporzionalità del compenso, considerando la natura e la quantità dell’attività concretamente prestata dal commissario giudiziale nella procedura fallimentare

Compenso unico per il commissario giudiziale: per la determinazione si fa riferimento all’attivo inventariato

Ai fini della determinazione del compenso unico spettante al commissario giudiziale per l’attività svolta nelle due fasi ante e post omologa, così come nella eventuale fase preconcordataria, va disapplicata, per irragionevolezza e disparità di trattamento, la normativa che distingue tra attivo realizzato e inventariato a seconda di due gruppi eterogenei di tipologie di concordato, dovendosi invece fare riferimento, in tutti i casi, all’attivo inventariato. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali osservano che, nel caso specifico sottoposto al loro esame, deve ritenersi giuridicamente corretta la soluzione adottata per liquidare il compenso del commissario giudiziale in base all’attivo inventariato. Applicato, in sostanza, il criterio di proporzionalità del compenso, considerando la natura e la quantità dell’attività concretamente prestata dal commissario giudiziale nella procedura fallimentare. I giudici aggiungono poi un’ulteriore precisazione: corretta, nell’adottare il parametro valutativo di liquidazione del compenso del commissario giudiziale, la decisione di applicare una riduzione del 50 per cento, stante l’arresto della procedura nella fase iniziale. (Ordinanza 19143 del 6 luglio 2023 della Corte di Cassazione)

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