Composizione della crisi e misure protettive: necessaria una prospettiva concreta di risanamento dell’azienda
Solo una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell’insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore

L’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento dell’azienda, intesa come ragionevole (cioè basata su dati attendibili e su ipotesi realistiche) possibilità di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici, costituisce non soltanto un presupposto necessario per l’avvio e il fisiologico svolgimento della composizione negoziata della crisi d’impresa ma anche una condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive. Ciò perché soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell’insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto – quello della composizione – marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie (nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale e obblighi informativi periodici) disposte per l’ipotesi di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza con riserva. Il controllo di ragionevolezza delle prospettive di risanamento in fase di conferma delle misure protettive deve essere tanto più esteso e rigoroso quanto più deteriorata appare la situazione aziendale che l’imprenditore si trova ad affrontare, atteso che, quanto più la condizione dell’impresa si avvicina allo stato di insolvenza e quanto più compromessi risultano simultaneamente l’equilibrio finanziario, la solidità patrimoniale e l’equilibrio economico dell’azienda, tanto più ristretti risultano i margini di manovra per il mantenimento della continuità aziendale e maggiore è il pericolo per la collettività dei creditori. (Ordinanza del 2 gennaio 2023 del Tribunale di Lecco)