Composizione negoziata della crisi d’impresa, accesso possibile anche in stato di insolvenza

Pur a fronte di un difficile risanamento, confermate le misure protettive in ragione della incapacità dell’alternativa liquidatoria a soddisfare, se non in minima parte, le aspettative dei creditori

Composizione negoziata della crisi d’impresa, accesso possibile anche in stato di insolvenza

Lo stato di insolvenza non può precludere l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali ritengono non plausibile la secondo cui l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa sia precluso alle imprese già insolventi e quindi l’istituto sia applicabile alle sole insolvenze sopravvenute nel corso del percorso di composizione negoziata. Illogica sarebbe, difatti, la scelta del legislatore di costruire una norma applicabile alle rare ipotesi in cui l’impresa si ritrovi insolvente nell’arco di tempo dei pochi mesi di durata delle trattative. I giudici hanno precisato, analizzando il caso loro sottoposto, che, pur ritenendo di assai difficile realizzazione il risanamento dell’impresa e pur essendo stata in precedenza rigettata la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, ritenuti non funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, va comunque ritenuta fondata la richiesta di conferma delle misure protettive in ragione della incapacità dell’alternativa liquidatoria a soddisfare, se non in minima parte, le aspettative dei creditori. (Ordinanza dell’8 novembre 2022 del Tribunale di Bologna)

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