Composizione negoziata della crisi d’impresa, possibile la proroga delle misure protettive
Rilevante l’accertamento della effettiva disponibilità dei creditori strategici allo svolgimento delle trattative nella prospettiva concreta di un risanamento

Nel contesto di un procedimento di composizione negoziata della crisi di un’impresa, una volta accertata l’effettiva disponibilità dei creditori strategici allo svolgimento delle trattative nella prospettiva concreta di un risanamento, è ammissibile la richiesta di proroga per ulteriori 120 giorni dell’operatività delle misure protettive, partendo dalla scadenza del termine originariamente fissato e in attesa di poter poi verificare i risultati ragionevolmente attesi nella gestione dell’impresa e quindi definire in maniera specifica le conseguenti soluzioni per il risanamento. Nel caso preso in esame dai giudici, una volta esaminate le posizioni espresse dai creditori, sono state confermate le misure protettive richieste dalla società e, per l’effetto, si è disposto che dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese e per i successivi 120 giorni, fatti salvi i diritti di credito dei lavoratori, non fosse consentito ai creditori della impresa di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l’imprenditore, nonché di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e sui diritti con cui quest’ultima esercita l’attività. (Ordinanza del 12 ottobre 2022 del Tribunale di Padova)