Composizione negoziata della crisi d’impresa: possibile riproporre l’istanza a contrarre finanziamenti prededucibili

Tale possibilità è pienamente coerente con un sistema votato al recupero dell’impresa con il limite invalicabile del maggior soddisfacimento dei creditori

Composizione negoziata della crisi d’impresa: possibile riproporre l’istanza a contrarre finanziamenti prededucibili

In materia di composizione negoziata della crisi d’impresa è possibile, a determinate condizioni, la riproposizione dell’istanza a contrarre finanziamenti prededucibili. I giudici precisano, difatti, che nulla impedisce la proposizione di una seconda istanza per ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili qualora sia mutata la situazione di fatto. A maggior ragione, poi, se la nuova richiesta è finalizzata, come nel caso preso in esame, ad ottenere lo stesso finanziamento oggetto di una prima istanza rigettata, a fronte di un avanzamento delle trattative e di una più chiara leggibilità del ‘business plan’ con riscontri anche sul piano dell’attività di impresa. Tale possibilità è pienamente coerente con un sistema votato al recupero dell’impresa con il limite invalicabile del maggior soddisfacimento dei creditori, soddisfacimento che si deve realizzare attraverso le trattative. In sostanza, nel caso preso in esame, il raggiungimento dell’accordo è ritenuto ragionevole, a fronte di alcuni dati inequivocabili, ossia i risultati già ottenuti per effetto delle trattative con i creditori, il diverso profilo del ‘business plan’ e della fattibilità del piano, la sottoscrizione dell’accordo con il partner strategico e la realizzazione di nuove commesse, e, infine, il fatto che queste iniziative garantiscono una acquisizione di valore da spendere anche nel caso estremo di una liquidazione giudiziale. (Ordinanza del 9 gennaio 2023 del Tribunale di Bologna)

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