Composizione negoziata di gruppo: possibile la liquidazione di alcune società della holding
Fondamentale però che le prospettive di risanamento enunciate dalla holding appaiano orientate alla conservazione della articolazione amministrativa e gestionale facente capo alla holding e, così, delle economie generate dalla attività di direzione e di coordinamento da quest’ultima rivolta ad un nucleo (più ristretto ma comunque significativo) di società controllate

Nel contesto della composizione negoziata di gruppo, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, se le prospettive di risanamento enunciate dalla holding appaiono orientate, previa ristrutturazione e riduzione del perimetro, alla conservazione della articolazione amministrativa e gestionale facente capo alla holding e, così, delle economie generate dalla attività di direzione e di coordinamento da quest’ultima rivolta ad un nucleo (più ristretto ma comunque significativo) di società controllate, allora si può ritenere – sia pure con i limiti dell’accertamento sommario in sede di conferma delle misure protettive – che la previsione della liquidazione di alcune società non contraddica la sussistenza di una prospettiva ragionevole di risanamento del gruppo. Astrattamente ammissibile, poi, la concessione di misure protettive per tutte le società del gruppo, malgrado per alcune di esse si preveda la soluzione liquidatoria. Valorizzando la logica unitaria della continuità di gruppo, potrebbe, infatti, riconoscersi utilità ad una situazione protettiva estesa all’intero perimetro societario ove, ad esempio, volessero realizzarsi surplus di tipo economico strettamente dipendenti dalla gestione unitaria e coordinata della liquidazione di cespiti patrimoniali afferenti alle società del gruppo destinate alla liquidazione. In tale ottica, la prospettiva di ragionevole risanamento del gruppo, per la sua parte destinata alla prosecuzione dell’impresa, potrebbe pure nutrirsi di un programma liquidatorio di tipo coordinato e amministrativamente accentrato, tale da massimizzare il risultato economico della liquidazione e tale, dunque, da fondare l’interesse ad un’estensione dell’efficacia protettiva delle misure al più ampio raggio possibile. (Ordinanza del 24 febbraio 2023 del Tribunale di Ravenna)