Comune incolpevole se il cittadino è disattento e inciampa sul marciapiede
Nessun addebito a carico del Comune a fronte della caduta subita da una privata cittadina disattenta che è inciampata e finita a terra mentre saliva su un marciapiede cittadino

Decisiva, nel caso specifico, la ricostruzione dell’episodio, ricostruzione che ha consentito di applicare il principio secondo cui il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del soggetto danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, e, a tal fine, la condotta del soggetto danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Costituzione. Sempre ragionando in questa ottica, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. (Ordinanza 26060 del 7 settembre 2023 della Cassazione)