Concordato minore per la persona fisica con posizione debitoria mista

Non può bloccare l’ammissione alla procedura di concordato minore la circostanza che il debitore intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria derivante sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica

Concordato minore per la persona fisica con posizione debitoria mista

Ammissibile il concordato minore proposto, alla luce del ‘Codice della crisi d’impresa’, da persona fisica la cui posizione debitoria deriva in gran parte da fideiussioni prestate in favore di una società di capitali di cui deteneva la maggioranza delle quote e, in misura marginale, da debiti personali. I giudici precisano che non può bloccare l’ammissione alla procedura di concordato minore la circostanza che il debitore intenda unitariamente definire la propria posizione debitoria derivante sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica, atteso che la normativa fa riferimento unicamente alla tipologia del singolo debitore. Peraltro, una soluzione diversa comporterebbe, spiegano i giudici, un allungamento dei tempi di definizione processuale, un aggravio delle pendenze giudiziarie e determinerebbe un ingiustificato aumento di costi sia per il debitore che per i creditori. Nel caso specifico preso in esame, poi, è emerso che ogni altra soluzione possibile (cioè liquidazione controllata oppure accesso diretto alla esdebitazione) comporterebbe l’introito di somme assai inferiori, o di nessuna somma nel caso della esdebitazione, sicché deve ritenersi che la proposta concordataria aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. (Sentenza del 27 febbraio 2023 del Tribunale di Mantova)

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