Concordato minore possibile per l’imprenditore individuale cessato ma che deve fare fronti a residui debiti d’impresa
Non si può sostenere che l’ex imprenditore agisca in qualità di consumatore, intendendo regolare, mediante la procedura, anche le obbligazioni assunte in veste di titolare di una ditta individuale di lavori edili

Possibile ammettere al concordato minore liquidatorio quell’imprenditore individuale cessato che presenta residui debiti d’impresa derivanti dalla precedente attività aziendale. Ciò perché egli è catalogabile come debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Il caso preso in esame dai giudici riguarda un imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese che ha mantenuto, però, a proprio carico una debitoria d’impresa. Per essere precisi, si è appurato che l’ex imprenditore versa in un’oggettiva situazione di sovraindebitamento poiché presenta debiti complessivamente pari a circa 235.000 euro e percepisce redditi da lavoro che non appaiono sufficienti a formare, nell’immediato, una fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti. Inoltre, è acclarato che il suo squilibrio economico-patrimoniale non risulta esclusivamente connesso all’assolvimento di esigenze personali o familiari, bensì è derivato dal pregresso esercizio di attività d’impresa. Di conseguenza, non si può sostenere che l’ex imprenditore agisca in qualità di consumatore, intendendo regolare, mediante la procedura, anche le obbligazioni assunte in veste di titolare di una ditta individuale di lavori edili. Si ritiene, pertanto, che egli, in qualità di imprenditore individuale cessato, possa essere ammesso alla procedura del concordato minore liquidatorio in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. (Decreto del 3 gennaio 2023 del Tribunale di Napoli)