Concordato preventivo in continuità aziendale: deve essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

Il piano deve essere idoneo, comunque, anche alla conservazione dei valori aziendali. Ne consegue che rileva non solo l’interesse immediato dei creditori ma anche quello mediato per tutti gli altri soggetti coinvolti, quali i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori, le imprese

Concordato preventivo in continuità aziendale: deve essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori

A fronte di un piano di concordato preventivo in continuità aziendale a cosiddetta esecuzione immediata, la prosecuzione dell’impresa deve essere funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. A maggior ragione, poi, se il piano prevede il pagamento dei creditori concorsuali subito dopo l’omologa del concordato, tramite la distribuzione ai medesimi delle risorse già realizzate a tale data, anche a fronte delle operazioni straordinarie poste in essere nel corso della procedura e anche qualora la percentuale proposta appaia certamente modesta, ossia, nel caso specifico, solo l’1%. Alla luce del Codice della crisi, poi, aggiungono i giudici, il piano deve essere idoneo, comunque, non solo alla soddisfazione dei creditori ma anche alla conservazione dei valori aziendali. Ne consegue che rileva non solo l’interesse immediato dei creditori ma anche quello mediato per gli stessi, per tutti gli altri soggetti coinvolti, quali i dipendenti e le loro famiglie, i fornitori, le imprese, sia direttamente che indirettamente avvantaggiate in ragione del flusso di denaro riversato sul territorio. In questa ottica, quindi, il giudizio di convenienza della proposta di concordato preventivo richiede di svolgere un opportuno giudizio comparativo tra la proposta concordataria e l’alternativa fallimentare. Tale comparazione deve porre a confronto non solo l’ammontare del pagamento concordatario proposto con la sommatoria dei valori di liquidazione ritraibili in sede fallimentare, ma anche gli ulteriori elementi che possono influenzare le condizioni di pagamento e il soddisfacimento dei creditori in generale, ove occorre, in particolare, considerare: il grado di certezza e le tempistiche del pagamento dei creditori nelle due ipotesi a confronto; i vantaggi, anche non meramente monetari, derivanti ai creditori dalla continuità aziendale nel concordato; l’impatto sociale della continuità sul territorio, anche in termini di conservazione dell’occupazione a favore di dipendenti che, nello scenario fallimentare, troverebbero difficilmente un nuovo impiego, nonché su tutti gli altri soggetti coinvolti, quali fornitori e imprese. (Decreto del 14 febbraio 2023 del Tribunale di Tempio Pausania)

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