Concordato preventivo: necessarie informazioni adeguate ai creditori
Fondamentale la relazione finale del commissario giudiziale. Obiettivo è consentire ai creditori di esprimere un voto consapevole

Su questo fronte i giudici sanciscono le linee guida alle quali il commissario giudiziale dovrà attenersi nella redazione della relazione. In particolare, sarà necessario operare un concreto raffronto tra l’utilità della procedura concordataria e quella della procedura fallimentare, e al fine di valutare se l’alternativa concordataria sia effettivamente più conveniente di quella fallimentare; bisognerà altresì verificare se i compensi relativi alla presente procedura e pattuiti dal legale, da advisor e da attestatore sono conformi ai tariffari (indicandone analiticamente le ragioni) e soprattutto (all’esito delle verifiche demandate al commissario) se essi sono congrui rispetto al risultato ottenuto da parte della impresa. Infine, il commissario giudiziale dovrà inviare ai creditori non solo il testo integrale della relazione ma anche un estratto, non superiore a quattro pagine, in cui dovrà riassumere il contenuto essenziale della proposta concordataria e della sua relazione, con riferimento fondamentalmente al grado di certezza che l’impresa possa mantenere quanto promesso e alla alternativa fallimentare. (Decreto del 28 dicembre 2022 del Tribunale di Livorno)