Concordato preventivo: necessario verificare la realizzabilitĂ del piano
Riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilitĂ della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi

In tema di concordato preventivo, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che la valutazione del giudice riferita al primo fronte appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre la valutazione relativa al secondo fronte verifichi la realizzabilità del piano medesimo nei limiti della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi. Ragionando in questa ottica, si è osservato, nel caso preso in esame dai giudici, che ogni questione sulla liceità del superamento del termine previsto in ordine al consenso espresso dalla creditrice privilegiata alla dilazione della debitoria in trecento rate è superata dal rilievo per il quale tale obbligazione fu stipulata nel 2011 e all’attualità risultano pagate sole tredici rate. Logico, quindi, ritenere irrealistica la prospettiva secondo cui la prosecuzione dell’attività d’impresa avrebbe consentito di superare il dissesto. I giudici aggiungono poi che nel concordato preventivo con continuità aziendale è consentita la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il termine di un anno dall'omologazione, purché si accordi ai titolari di tali crediti il diritto di voto e la corresponsione degli interessi. In tal caso, il diritto di voto dei privilegiati dilazionati andrà calcolato sulla base del differenziale tra il valore del loro credito al momento della presentazione della domanda di concordato e quello calcolato al termine della moratoria, dovendo i criteri per tale determinazione essere contenuti nel piano concordatario, a pena di inammissibilità della proposta. (Ordinanza 19648 dell’11 luglio 2023 della Cassazione)