Concordato semplificato: omologazione possibile anche se manca la previsione di una soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari
I giudici sottolineano che l’elemento qualificante del concordato semplificatorio è dato proprio dalla mancanza di approvazione da parte del ceto creditorio, non essendovi l’adunanza dei creditori o un istituto simile

Possibile l’omologazione del concordato semplificato anche a fronte della mancata previsione di una soglia minima di soddisfazione dei creditori che vantano crediti fondati su documenti firmati dal debitore. Decisive, secondo i giudici, i punti di divergenza tra concordato semplificato e concordato preventivo. Nello specifico, il concordato semplificato è un istituto sui generis, non paragonabile col concordato preventivo, soprattutto tenendo presente che esso non è caratterizzato dall’approvazione dei creditori, dall’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, nonché dall’imposizione delle soglie minime di soddisfazione dei creditori. Questi i paletti fissati dai giudici, chiamati a valutare la domanda di omologa di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio presentata da una società. I giudici sottolineano che l’elemento qualificante del concordato semplificatorio è dato dalla mancanza di approvazione da parte del ceto creditorio, non essendovi l’adunanza dei creditori o un istituto simile. Manca inoltre la previsione dell’attestazione di veridicità dei dati e della fattibilità del piano, nonché la previsione delle soglie che invece condizionano l’ammissibilità della proposta di concordato, quando di natura liquidatoria. Proprio per questo, quindi, non costituisce condizione ostativa all’omologa del concordato semplificato la mancata previsione di una soglia minima di soddisfacimento dei creditori chirografari. (Decreto del 27 ottobre 2022 del Tribunale di Como)