Condanna per la messa in commercio di prodotti ‘gluten free’ solo sulla carta

Le elevate percentuali di glutine inchiodano il titolare dell’azienda che ha immesso in commercio il prodotto

Condanna per la messa in commercio di prodotti ‘gluten free’ solo sulla carta

Fragile la tesi difensiva proposta dall’imprenditore e centrata sull’avere fatto eseguire l’attività di trasformazione ad una azienda che fornisce ampie garanzie di affidabilità e di rigore nei monitoraggi, trattandosi di realtà tenuta a conformarsi al prontuario della ‘Associazione italiana celiachia’. Legittimo parlare di commercio di sostanze alimentari nocive. Rilevanti, a questo proposito, tutti i passaggi salienti, in termini causali, che hanno determinato la immissione sul mercato di prodotti cerealicoli potenzialmente dannosi per i consumatori in ragione della presenza di fattori allergenici ai danni di soggetti portatori di intolleranze alimentari (al glutine), in ragione del superamento delle soglie regolamentari di tollerabilità in quanto quei fattori, all’esito delle analisi chimiche eseguite, sono risultati presenti in misura anche consistente. Per quanto concerne l’imprenditore, egli è titolare di una posizione di garanzia che gli impone di governare il rischio connesso alla nocività del prodotto distribuito, laddove, in assenza di deleghe al controllo della qualità del prodotto, non può essere sufficiente l’affidamento riposto sulla impresa che si occupa della trasformazione delle materie prime, che garantisce di rispettare i protocolli dell’‘Associazione italiana celiachia’, trattandosi di mero anello intermedio nella catena di lavorazione che non può esonerare da responsabilità il distributore del prodotto finito, il quale deve attivare controlli capillari per impedire la commercializzazione di prodotti a base di cereali potenzialmente nocivi a causa di agenti tossici o allergenici. Per chiudere il cerchio, infine, i giudici sottolineano che i controlli non sono stati sistematici, in quanto svolti a campione, e sono stati comunque inadeguati, in quanto hanno consentito la commercializzazione di una percentuale non trascurabile di prodotto privo di alcun monitoraggio, se non quello assicurato dalla filiera commerciale, così da determinare, in sede di verifica tecnica, valori di glutine di molto superiori ai valori consentiti o tollerati. (Sentenza 23724 del 31 maggio 2023 della Cassazione)

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