Condannato al risarcimento del danno l’ausiliario del giudice che viola i doveri connessi all'ufficio

Il dovere della diligenza nell'esecuzione delle indagini affidate al consulente è obbligo

Condannato al risarcimento del danno l’ausiliario del giudice che viola i doveri connessi all'ufficio

Il consulente tecnico d’ufficio, pur non esercitando funzioni giudiziarie in senso tipico, svolge nell’ambito del processo una pubblica funzione quale ausiliare del giudice nell’interesse generale e superiore della giustizia, rispondendo penalmente, disciplinarmente e civilmente della prestata attività, con obbligo di risarcire il danno cagionato in violazione dei doveri connessi all’ufficio.

I giudici della Suprema Corte chiariscono che è di prioritaria importanza considerare il principio secondo cui la diligenza nell’esecuzione delle indagini affidate al consulente, costituendo un preciso, quanto ovvio, obbligo, rappresenta soltanto il presupposto necessario affinché il parere dell’ausiliario sia meritevole della considerazione del giudice, il quale non è pertanto dispensato dal dovere di valutare l’intrinseca attendibilità del parere stesso in rapporto alle specifiche censure contro di esso formulate dalla parte interessata. Nel caso specifico, preso in esame dai giudici, viene chiarito che l’adesione effettiva, e raggiunta all’esito di un riesame critico del tutto idoneo alla consapevole appropriazione dei passaggi giustificativi delle proprie conclusioni, della Corte a quelle del consulente d’ufficio elide il nesso rispetto ad eventuali errori commessi dall’ausiliario nel compimento delle indagini affidategli. (Ordinanza 20532 del 17 luglio 2023 della Corte di Cassazione)

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