Condizioni della strada: cure necessarie anche per gli elementi accessori come i guard-rail

A fronte di un sinistro, la condotta colposa dell’utente della strada non esclude in automatico il rilievo della presenza di un guard-rail inadeguato

Condizioni della strada: cure necessarie anche per gli elementi accessori come i guard-rail

In materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, la custodia esercitata dal proprietario o dal gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno – conseguente, ad esempio, alla precipitazione di un veicolo in un burrone fiancheggiante una curva – derivante dalla loro assenza (o loro inadeguatezza), la circostanza che alla causazione del danno abbia contribuito la condotta colposa dell’utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 4875 del 4 marzo 2026 della Cassazione) per valutare la responsabilità di un Comune per un incidente mortale.
Ricostruito il drammatico episodio, in Appello, ravvisata l’inadeguatezza del guardrail in ragione della sua scarsa altezza ed escluso che la condotta del conducente integrasse caso fortuito, si sancisce la responsabilità del Comune, con concorso di colpa del danneggiato nella misura del 40 per cento. Consequenziale la condanna del Comune a pagare il risarcimento – oltre 280mila euro – del danno non patrimoniale in favore delle congiunte della vittima dell’incidente.
Tema centrale è quello della pericolosità del guard-rail. Su questo fronte viene ribadito che, Codice Civile alla mano, la responsabilità del custode presuppone (non necessariamente l’intrinseca pericolosità della res, ma) il riscontro di un suo ruolo causale o concausale nella produzione dell’evento e, solo in relazione a tanto, la verifica di una sua concreta inadeguatezza rispetto alla funzione di sicurezza cui è preposta.
Tale presupposto ricorre nella vicenda in esame, in quanto si è correttamente individuato il nesso causale non nell’astratta pericolosità della barriera, ma nella sua inefficacia contenitiva a fronte degli sviamenti che essa avrebbe dovuto evitare. E, in questa ottica, il giudizio sulla scarsa altezza del guard-rail, come riportato nel verbale della Polizia Municipale, non rappresenta una percezione soggettiva, ma la constatazione di un difetto funzionale della pertinenza stradale, difetto rivelatosi determinante nel consentire lo sbandamento del veicolo verso la scarpata.

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