Condotta impropria del giovane atleta, responsabile la società sportiva

Colpevole la società sportiva per la condotta dell’atleta minorenne che durante un allenamento di calcio ha afferrato e scagliato un paletto di ferro - con una punta di 15 centimetri - contro un altro atleta minorenne, colpendolo e ferendolo al volto

Condotta impropria del giovane atleta, responsabile la società sportiva

Impossibile, nonostante la tesi sostenuta dai legali della società, ipotizzare la responsabilità dei genitori del ragazzo autore dell’assurda azione violenta. Decisivo, invece, il riferimento alla presenza di paletti a bordo del campo da gioco, assolutamente non custoditi e perciò lasciati a disposizione degli atleti minorenni. Nello specifico, i giudici hanno preso in esame e respinto la visione proposta dai legali della società, visione secondo cui responsabili diretti dell’increscioso episodio sarebbero unicamente i genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore autore materiale dell’illecito, i quali non avrebbero fornito alcuna prova di aver impartito al figlio una adeguata educazione. Impossibile, secondo i giudici, sostenere che la stessa dinamica del gesto compiuto dal minore, consistito nell’improvviso espianto del paletto dal terreno e l’immediato lancio verso il compagno di gioco, possa rappresentare l’elemento decisivo su cui fondare l’inadeguatezza della educazione impartita dai genitori al minore autore del gesto. (Ordinanza 27680 del 29 settembre 2023 della Cassazione)

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