Condotta più grave se il mezzo lesionato è privato ma funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico

Irrilevante il fatto che il mezzo, di proprietà di una società privata a cui è affidato in concessione dal Comune il servizio di raccolta dei rifiuti, possa essere impiegato anche per altri scopi

Condotta più grave se il mezzo lesionato è privato ma funzionale allo svolgimento di un servizio pubblico

Respinta la tesi difensiva, mirata a sostenere che il mezzo con cui il concessionario privato adempie agli obblighi del rapporto concessorio non rientra nell’accezione di cosa destinata a interesse pubblico, in quanto utilizzato anche per attività diverse, cioè quelle private che la società concessionaria può svolgere in ragione del suo scopo di profitto. Per i giudici è impossibile mettere in discussione l’uso cui era destinato il mezzo danneggiato. A questo proposito, viene ribadito che non è la struttura formale dell’ente titolare di una determinata attività a condizionare la qualifica soggettiva delle persone fisiche che la esercitano e l’attività da essa svolta, dovendosi aver riguardo piuttosto alla natura delle mansioni concretamente esercitate. Di conseguenza, ciò che rileva è la destinazione del bene all’esercizio di un pubblico servizio, cioè la connotazione prettamente pubblicistica dell’attività cui è destinato il bene, essendo ininfluente la circostanza per cui l’ente proprietario del mezzo sia, come nella vicenda oggetto del processo, un soggetto di diritto privato, che opera in regime di appalto o concessione. E, sempre in questa ottica, non si richiede che l’attività svolta sia direttamente imputabile a un soggetto pubblico, essendo sufficiente che il servizio, anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche. (Sentenza 29538 del 7 luglio 2023 della Cassazione)

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