Connessione tra le distinte proposte di accordo di composizione della crisi presentate dai soci e dalla società

Si è in presenza di un collegamento negoziale. Ciò significa che l’inadempimento di uno solo degli accordi è idoneo a costituire inadempimento anche degli altri accordi

Connessione tra le distinte proposte di accordo di composizione della crisi presentate dai soci e dalla società

Legate a doppio filo le proposte di accordo di composizione della crisi presentate, da un lato, dai soci e, dall’altro, dalla società. Nel caso preso in esame dai giudici è palese il collegamento negoziale tra le differenti proposte di accordo di composizione della crisi, formulate, da un lato, dai soci di una s.n.c., con debiti sociali e personali, e, dall’altro lato, dalla società stessa. Di conseguenza, è legittima la posizione assunta dal giudice, il quale ha omologato l’accordo di composizione proposto dalla totalità dei soci della s.n.c., con la precisazione, però, che l’omologa è condizionata all’omologa dell’altra procedura di composizione della crisi, pendente in Tribunale e relativa alla società. In sostanza, ove la società ed i soci abbiano proposto contestualmente accordi di soluzione della crisi collegati fra loro, si è in presenza di un collegamento negoziale, e quindi l’inadempimento di uno solo degli accordi è idoneo a costituire inadempimento anche degli altri accordi. Di conseguenza, le due procedure risultano reciprocamente condizionate e collegate, sul presupposto che gran parte dei debiti personali dei soci hanno origine da garanzie prestate dai soci a favore dei creditori sociali. (Decreto del 2 novembre 2022 del Tribunale di Rimini)

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