Consorzi di urbanizzazione: gli obblighi del consorziato affondano le radici nel contratto di acquisto

La volontà del singolo soggetto di non far più parte del consorzio risulta irrilevante e non può legittimamente fondare la sua pretesa di recedere dal vincolo associativo e di non onorare le obbligazioni discendenti dal relativo patto consortile, dal cui sodalizio è possibile recedere solo attraverso la vendita della proprietà ricadente nel comprensorio stesso

Consorzi di urbanizzazione: gli obblighi del consorziato affondano le radici nel contratto di acquisto

La fonte degli obblighi del consorziato non discende dal titolo di proprietà ma dalla contrattualizzazione dell'obbligo ovvero dalla imposizione del vincolo nel regolamento e nel contratto di acquisto, con relativa accettazione della convenzione da parte del proprietario associato che è tenuto al pagamento degli oneri consortili per la sua volontaria adesione al contratto aperto, per effetto del quale il consorzio è stato costituito. Questi i paletti fissati dai giudici, i quali aggiungono che in tema di consorzi di urbanizzazione deve ritenersi pienamente lecito il meccanismo di adesione al consorzio predisposto dall'autonomia privata e che si attua attraverso la semplice stipulazione del contratto di compravendita di una unità immobiliare ricadente nel comprensorio, essendo tale adesione — alla quale si ricollega l'assunzione dei corrispondenti obblighi dell'aderente — contemplata sia da una clausola statutaria, che implica il preventivo assenso degli altri proprietari di immobili partecipanti al consorzio, sia dallo stesso atto di trasferimento immobiliare, espressione della volontà di partecipare al consorzio del nuovo acquirente. I giudici aggiungono poi che il consorzio di urbanizzazione è disciplinato in via diretta e primaria dallo statuto consortile e, in forza del predetto statuto, fanno obbligatoriamente parte del consorzio i proprietari dei lotti di terreni e edifici insistenti nel comprensorio, siano esse persone fisiche o giuridiche e, in caso di trasferimento di proprietà, nell'atto di vendita è necessario richiamare espressamente l'obbligo per il nuovo acquirente di partecipare al consorzio con tutti gli obblighi di cui allo statuto consortile. Con la conseguenza che le norme statutarie identificano i soggetti facenti parte del consorzio e, nel contempo, affermano che la qualità di consorziato è legata alla titolarità del lotto ricompreso nel comprensorio. Ne consegue che la volontà del singolo soggetto di non far più parte del consorzio risulta irrilevante e non può legittimamente fondare la sua pretesa di recedere dal vincolo associativo e di non onorare le obbligazioni discendenti dal relativo patto consortile, dal cui sodalizio è possibile recedere solo attraverso la vendita della proprietà ricadente nel comprensorio stesso. (Ordinanza 9533 del 7 aprile 2023 della Corte di Cassazione)  

News più recenti

Mostra di più...