Contributi concessi dallo Stato a fondo perduto e non utilizzati: vanno riconosciuti come crediti privilegiati
Una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l’interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione

La norma che, in tema di interventi a sostegno pubblico delle imprese, riconosce il privilegio generale ai crediti dello Stato per la restituzione dei finanziamenti erogati, trova applicazione anche per i contributi che siano stati concessi a fondo perduto, atteso che, una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l’interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione. I giudici osservano che come, in una prospettiva di definizione fisiologica del rapporto contrattuale con l'impresa beneficiata dagli interventi pubblici, l'interesse dello Stato viene raggiunto con il mutuo agevolato che garantisce anche la restituzione di somme concesse (con relativi interessi agevolati) per il loro successivo e quindi dinamico reimpiego per lo stimolo ed il sostentamento del tessuto economico e produttivo, così anche attraverso la contribuzione a fondo perduto - attraverso i contributi in conto capitale ed in conto gestione e simili - lo Stato con l'impiego di risorse pubbliche raggiunge la medesima finalità e cioè l'aiuto finanziario alle nuove imprese in funzione dello sviluppo loro e del tessuto economico-produttivo in cui esse operano. Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui gli interventi pubblici erogati con le forme del finanziamento agevolato o mutuo agevolato ed a fondo perduto (contributi in conto capitale, in conto gestione e simili) subiscano una frustrazione per l'epilogo patologico del rapporto contrattuale, la tutela delle ragioni di credito dello Stato diventa in ogni caso essenziale e urgente, proprio per l'assenza di quel minimo risultato sperato con l'erogazione delle risorse pubbliche (e cioè la nascita e lo sviluppo dell'impresa sovvenzionata). Pertanto, anche alle somme erogate come contributo a fondo perduto, che in una situazione normale avrebbero trovato (benché con natura di elargizioni a titolo gratuito) una loro satisfattiva finalità pubblica, nella differente ed opposta situazione di mancato raggiungimento di questa medesima finalità non può negarsi la medesima tutela, non essendovi alcuna ragione logica per cui, in questa prospettiva di dissoluzione del rapporto obbligatorio (con la richiesta di revoca delle agevolazioni e di restituzione delle somme elargite) e della conseguente - ed infruttuosa - perdita finanziaria da parte dello Stato, senza appunto il raggiungimento delle suddette finalità proprie degli interventi di sostegno, gli importi erogati a fondo perduto non debbano trovare coincidente e adeguata protezione in funzione del perseguimento dell'interesse pubblico al reimpiego delle risorse rese disponibili. (Ordinanza 23411 dell’1 agosto 2023 della Cassazione)