Cooperativa, ecco i presupposti per lo scioglimento

Fondamentale, innanzitutto, il mancato perseguimento dello scopo mutualistico

Cooperativa, ecco i presupposti per lo scioglimento

Per legittimare lo scioglimento, per atto dell’autorità governativa, di una società cooperativa o di un ente mutualistico è sufficiente il riferimento al non perseguimento dello scopo mutualistico, al non essere in condizione di raggiungere gli scopi di origine, al mancato deposito del bilancio di esercizio e all’omesso compimento di atti di gestione per due anni consecutivi. I giudici precisano, innanzitutto, che il mancato perseguimento dello scopo mutualistico per un lungo lasso temporale denuncia, chiaramente, il perdurante sviamento dell’attività della cooperativa, non allineata alle indicazioni statutarie, non essendo sufficiente il mero disbrigo delle incombenze di legge. Nel caso specifico preso in esame, poi, è emerso che lo statuto della cooperativa si propone di concorrere alla valorizzazione tecnico-economica delle produzioni agricole del territorio, alla promozione di tali produzioni, allo sviluppo tecnico-economico e sociale dei produttori agricoli ed allevatori per salvaguardare e migliorare il reddito delle imprese agricole nel quadro degli orientamenti e degli indirizzi generali dell’economia agricola regionale e nazionale, nonché degli obiettivi della politica agricola della Comunità economica europea, e inoltre, conformemente a tali scopi, la società prevede l’esercizio dell’attività agricola, la distribuzione fra i soci del ricavato delle vendite dei prodotti, dedotte le spese e gli oneri relativi, quale corrispettivo dei prodotti conferiti. E invece l’amministrazione dello Sviluppo Economico ha evidenzia come, alla luce delle risultanze ispettive, la società non persegua lo scopo mutualistico, atteso che la compagine sociale non viene coinvolta nella gestione della cooperativa che si sostanzia nel concedere in affitto il terreno agricolo di proprietà dell’ente ad una società semplice riconducibile al socio ed amministratore unico della cooperativa. A questo proposito, il dato che emerge con chiarezza è la carenza di attività della cooperativa che si limita ad affittare i terreni agricoli a società che vede tra i soci l’amministratore della cooperativa stessa. (Sentenza 9541 del 2 novembre 2022 del Consiglio di Stato)

News più recenti

Mostra di più...