Coppia in crisi, per i figli maggiorenni con handicap grave si applicano le disposizioni previse in favore dei figli minori

L’intento del legislatore è creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore

Coppia in crisi, per i figli maggiorenni con handicap grave si applicano le disposizioni previse in favore dei figli minori

A fronte di una crisi familiare che coinvolge anche figli maggiorenni portatori di handicap grave, trovano applicazione le sole disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale che sono previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull’affidamento, condiviso od esclusivo. Questo il principio fissato dai giudici, i quali osservano che, se pure va esclusa l’applicazione automatica e generalizzata delle norme sull’affidamento ai figli maggiorenni portatori di handicap grave, nella normativa è possibile comunque cogliere l’intento del legislatore di creare una vera e propria figura protettiva dei figli maggiorenni portatori di handicap, con la volontà di protrarre, anche dopo il compimento della maggiore età e per un tempo indeterminato, il dovere genitoriale di cura e di accudimento del figlio la cui condizione fisica o psichica richieda un impegno in tal senso equiparabile a quello del genitore del figlio minore. Applicabile, così, al figlio maggiorenne portatore di handicap la normativa che attribuisce ai genitori il potere di spartirsi tra loro, secondo la più conveniente regolamentazione, i compiti di accudimento e di soddisfazione delle primarie esigenze di vita del figlio al quale, anche dopo la rottura della convivenza coniugale, essi devono prestare cura e assistenza. Rimangono quindi efficaci le disposizioni che consentono al giudice di intervenire nell’ambito del conflitto familiare a tutela della prole maggiorenne portatrice di handicap grave, provvedendo in ordine alla disciplina dei tempi e delle modalità di frequentazione del genitore non convivente con il figlio maggiorenne disabile. (Ordinanza 2670 del 30 gennaio 2023 della Corte di Cassazione)

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