Cram down fiscale: basta la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria per superare il dissenso dell’ente impositore che vanta un cospicuo credito

Si può fare a meno del consenso del creditore ogniqualvolta, in virtù dell’idoneità del piano a consentire la migliore soddisfazione del suo interesse, o il silenzio si riveli ingiustificato oppure il rifiuto si traduca in una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa

Cram down fiscale: basta la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria per superare il dissenso dell’ente impositore che vanta un cospicuo credito

Per l’applicabilità del cosiddetto cram down fiscale in materia di accordi di ristrutturazione e per superare il dissenso dell’ente impositore che indossa i panni del creditore va tenuta presente la alternatività – e non la cumulatività – dei due requisiti legali della essenzialità del consenso del dissenziente ai fini del raggiungimento delle maggioranze di legge e della maggiore convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria. La ratio della norma, confluita nel Codice della crisi d’impresa, è quella di consentire sì di far a meno del consenso del creditore ma ogniqualvolta, in virtù dell’idoneità del piano a consentire la migliore soddisfazione del suo interesse, o il silenzio si riveli ingiustificato oppure il rifiuto si traduca in una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa, con la conseguenza che a effettività del consenso diviene valore immeritevole di tutela. Ragionando in maniera opposta e ritenendo cumulativi i due requisiti, si incorrerebbe, precisano i giudici, nella conseguenza per cui, pur in presenza di una sostanziale (verosimile) maggiore convenienza della proposta per l’ente pubblico, sarebbero omologabili le fattispecie in cui vi siano meno creditori favorevoli, con conseguente essenzialità del consenso dell’ente pubblico dissenziente o silente, e non, invece, quelle in cui ricorrano maggiori soglie (quantitative) di consenso, con conseguente carattere non determinante del voto favorevole dell’ente pubblico. (Sentenza del 10 gennaio 2023 del Tribunale di Brindisi)

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