Credito da risarcimento: cedibile?
Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, alla luce di quanto stabilito dal Codice Civile

Il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la ‘responsabilità civile autoveicoli’, costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili. Questi i paletti fissati dai giudici, partendo dal principio secondo cui il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al caposaldo della libera cedibilità del credito. E ciò vale sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos. Pertanto, il cessionario è ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la ‘responsabilità civile autoveicoli’ al risarcimento dei danni. Non a caso, nel ‘Codice delle assicurazioni private’ è messo nero su bianco che, in caso di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati è versata previa presentazione della fattura emessa dall’impresa di autoriparazione abilitata, che ha eseguito le riparazioni. E in questo quadro è irrilevante che, come nel caso preso in esame dai giudici, vi sia stata interposizione di un soggetto terzo tra il soggetto danneggiato e le imprese di riparazione, ossia un consorzio costituito da dieci officine artigiane di autoriparazione con scopo fondamentalmente mutualistico e senza fini di lucro. (Sentenza 27892 del 3 ottobre 2023 della Cassazione)