Creditore fondiario: proseguibile l’azione esecutiva verso il debitore soggetto a procedura di liquidazione controllata

Dal deposito della domanda di liquidazione controllata le sole procedure esecutive che possono proseguire sono quelle che, per espressa previsione di legge, possono continuare nonostante il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’esecutato

Creditore fondiario: proseguibile l’azione esecutiva verso il debitore soggetto a procedura di liquidazione controllata

Va riconosciuta al creditore fondiario la facoltà di proseguire l’azione esecutiva individuale intrapresa nei confronti del debitore che deve già fronteggiare una procedura di liquidazione controllata. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali sottolineano che il ‘Codice della crisi d’impresa’ prevede sì, quale regola generale, il divieto di intrapresa o prosecuzione dell’azione individuale, ma fa salve le eccezioni, con la frase “salvo diversa disposizione della legge”, espressione che, precisano ancora i giudici, si rivelerebbe priva di significato laddove non fosse letta nel senso che, dal deposito della domanda di liquidazione controllata, le sole procedure esecutive che possono proseguire sono quelle che, per espressa previsione di legge, possono continuare nonostante il fallimento (oggi liquidazione giudiziale) dell’esecutato. In tal modo opinando, si assicura una coerenza al sistema, altrimenti evidentemente minata dall’impossibilità di rinvenire qualsivoglia giustificazione al diverso trattamento che (seguendo la diversa interpretazione) il creditore fondiario (e, specularmente, il debitore) riceverebbero nella liquidazione controllata (dove questa dovrebbe fermarsi) e nel fallimento (dove, invece, potrebbe proseguire). (Ordinanza del 14 marzo 2023 del Tribunale di Torre Annunziata)

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