Danni da vaccino: chiarimenti sui termini di decorrenza per la richiesta di indennizzo

Illegittima la norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità

Danni da vaccino: chiarimenti sui termini di decorrenza per la richiesta di indennizzo

Chiarimenti importanti sui termini di decorrenza per la richiesta di indennizzo – avanzata nei confronti dello Stato – per il danno da vaccino. I giudici della Corte Costituzionale hanno escluso la legittimità della norma che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando la parte lesa ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità. I giudici sono stati chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo all’istanza con cui i genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo avevano chiesto l’indennizzo, presentando però l’istanza oltre il triennio da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso – in quanto causato da vaccinazione all’epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata – fosse dichiarato indennizzabile, con sentenza della Corte Costituzionale del 2012. I giudici hanno osservato che l’effettività del diritto all’indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui il soggetto ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all’indennizzo non è concretamente esercitabile. Una soluzione differente vanificherebbe il diritto medesimo, viceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell’interesse della collettività, la quale deve pertanto farsene carico. (Sentenza 35 del 6 marzo 2023 della Corte Costituzionale)

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