Danno da incapacità lavorativa: come calcolare il reddito effettivamente perduto

Stante la natura riparativa e non assistenziale del danno, è sempre necessaria la prova della residua e concreta capacità lavorativa in parola

Danno da incapacità lavorativa: come calcolare il reddito effettivamente perduto

La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa (specifica), patito da un  soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale, ovvero dell’assegno sociale. Il richiamo a tale ultimo criterio può essere consentito, senza automatismi, solo quando il giudice accerti, con valutazione di fatto, che la vittima al momento dell'infortunio fruiva sì di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere il soggetto sostanzialmente equiparabile a un disoccupato. Pertanto, secondo la previsione normativa, il danno alla capacità di lavoro si liquida facendo ricorso al suddetto parametro quando la vittima, al momento del sinistro, ha un reddito che non esprime la sua reale capacità lavorativa, e sia quindi impossibile stabilire o presumere il reddito effettivo conseguibile.

Più in generale, comunque, il danno da perdita o riduzione della capacità lavorativa (specifica) di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva un lavoro remunerato, va liquidato, con equo apprezzamento delle circostanze del caso, stabilendo: se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato. Nel caso preso in esame dai giudici, e relativo ad una ipotesi di risarcimento di danni - anche non patrimoniali - per errate prestazioni mediche conseguenti alle cure necessitate a seguito di un sinistro stradale, si è appurato che la perdita (definitiva) del lavoro - di pittore edile - previamente svolto dal soggetto danneggiato di pittore edile è risultata imputabile a un diverso fatto, slegato dai problemi causati dalle prestazioni mediche inadeguate. Peraltro, si è appurato anche che il sinistro stradale aveva in ogni caso determinato una perdita della capacità lavorativa tale da precludere, e non solo ridurre, non solo l’attività di pittore edile ma anche altre attività di tipo manuale. (Sentenza 27100 del 22 settembre 2023 della Cassazione)

News più recenti

Mostra di più...