Debiti di natura promiscua: possibile comunque la ristrutturazione

Riconosciuti i presupposti per un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, essendo i due debitori coniugati e conviventi

Debiti di natura promiscua: possibile comunque la ristrutturazione

E considerato che il loro indebitamento ha un’origine comune Possibile accogliere la domanda di ristrutturazione dei debiti anche se questi sono di natura promiscua, cioè originati, da un lato, da un mutuo per l’acquisto di una casa e, dall’altro, dallo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Concessa, nel caso preso in esame dai giudici, la ristrutturazione a moglie e marito ritrovatisi in una condizione di sovraindebitamento frutto di obbligazioni di natura promiscua derivanti in misura prevalente da un mutuo ipotecario fondiario stipulato per l’acquisto della casa ed in misura minore dall’attività di impresa svolta in passato. I giudici riconoscono l’esistenza dei presupposti per un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, essendo i due debitori coniugati e conviventi e considerato che il loro indebitamento ha un’origine comune in quanto deriva prevalentemente dal contratto di mutuo fondiario per l’acquisto della casa coniugale, da vicende familiari connesse a problemi di salute della figlia e da una situazione lavorativa non stabile. Su quest’ultimo fronte viene evidenziato che marito e moglie sono lavoratori dipendenti – uno part-time e uno a tempo determinato – e che il reddito medio mensile attualmente si attesta intorno a 1.500 euro netti rapportati a dodici mensilità l’uomo ed a 800 euro rapportati a dodici mensilità per la donna, mentre le spese necessarie al sostentamento loro e della famiglia sono state quantificate in quasi 2.000 euro, risultano adeguatamente documentate e non comprendono spese voluttuarie. (Decreto del 20 ottobre 2022 del Tribunale di Reggio Emilia)

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