Debito contratto per i bisogni della famiglia: i creditori concorsuali possono autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni
Il decreto di acquisizione può essere emesso solo quando sia pacifica la appartenenza del bene al patrimonio del fallito, e dunque certamente non in presenza di una norma che espressamente detta appartenenza esclude

I creditori concorsuali possono autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se essi ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni. Questo il paletto fissato dai giudici, i quali ricordano innanzitutto che la legge fallimentare prevede espressamente che non sono compresi nel fallimento i beni costituiti dal fallito in fondo patrimoniale e i relativi frutti. Da ciò si deve necessariamente dedurre che in presenza, di un atto opponibile al fallimento perché anteriormente trascritto (e fatta ovviamente salva la sua revocabilità, se ricorrono i presupposti delle varie azioni di inefficacia) il giudice delegato non può disporre, inaudita altera parte, l’acquisizione, in danno del fallito, dei beni costituiti in fondo patrimoniale, che rappresentano un patrimonio separato destinato unicamente a soddisfare i creditori per i debiti contratti per i bisogni della famiglia, fra i quali non rientrano di norma i debiti contratti dal fallito nell’esercizio dell’impresa. Ciò tanto più quando il provvedimento incida anche sul diritto del coniuge disponente non fallito, incompatibile con l’acquisizione. Invero, il decreto di acquisizione può essere emesso solo quando sia pacifica la appartenenza del bene al patrimonio del fallito, e dunque certamente non in presenza di una norma che espressamente detta appartenenza esclude. Né è dato ritenere che il giudice delegato possa autonomamente decidere se ricorrano i presupposti per consentire al creditore di agire in via esecutiva sui beni del fondo se ignora che l’obbligazione è stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. (Sentenza 18164 del 26 giugno 2023 della Cassazione)