Definisce ‘menagramo’ una persona: legittima la condanna per diffamazione
Evidente come il termine incriminato possa investire la reputazione del destinatario. Impossibile ridimensionarne il significato

Additare una persona come menagramo è condotta sufficiente per beccarsi una condanna per diffamazione. A maggior ragione, poi, se l’epiteto viene utilizzato per caratterizzare un titolo sulle pagine di un giornale. Impossibile, difatti, pensare che quel termine possa essere inteso come ‘profeta di sventura’. All’origine del processo penale c’è il titolo apparso sulle pagine di uno storico quotidiano del Nord Italia, titolo in cui il presidente di un’associazione ambientalistica viene definito ‘menagramo di professione’. Questo dettaglio è fondamentale, poiché, osservano i giudici, la frase incriminata, proprio attraverso il riferimento ai ‘menagrami di professione’, va a connotare in termini spregiativi non la mera attività di denuncia svolta dall’associazione, rafforzando così la critica espressa nel pezzo giornalistico, bensì i singoli soggetti che operano in concreto per l’associazione, operando così una generalizzazione che, ancorché destinata ad esprimere, secondo la prospettazione difensiva, la qualità di meri profeti di sventura, finisce, in termini gratuiti, per investire la reputazione dell’associazione e dell’allora presidente. (Sentenza 48309 del 20 dicembre 2022 della Corte di Cassazione)