Dichiarazione di adottabilità: valutare l’effettiva ed attuale situazione di abbandono del minore
Non sufficiente il richiamo alle problematiche personali pregresse dei due genitori, se essi, però, in epoca successiva, hanno cercato di condurre in modo diverso, più sano e più costruttivo, le loro esistenze

Prima di dichiarare l’adottabilità del minore e rompere così il legame coi genitori biologici, è fondamentale avere un riscontro aggiornato sulla effettiva situazione di abbandono del minore e sugli addebiti possibili nei confronti dei due genitori. Necessarie perciò indagini riferite alla situazione presente e non passata, soprattutto se, nell’attualità, emerge in modo chiaro la positiva volontà di recupero del rapporto col figlio da parte dei genitori. Messa in discussione, nel caso specifico, l’adottabilità del minore basata sul giudizio di inidoneità della madre, giudizio però tracciato esclusivamente alla luce di condotte e disagi psichici risalenti alla prima gravidanza, e sul giudizio di inidoneità del padre, giudizio fondato quasi totalmente su difficoltà di integrazione socio-lavorativa tali da impedirgli di assumere un responsabile ruolo genitoriale all’interno di un contesto culturale profondamente diverso da quello delle sue origini. I giudici analizzano la vicenda con occhio critico e sottolineano che l’ipotesi di adottabilità del minore è stata poggiata solo sulle problematiche personali pregresse dei due genitori, che, però, in epoca successiva, hanno cercato di condurre in modo diverso, più sano e più costruttivo, le loro esistenze. In particolare, la donna, dopo un percorso di cure all’estero, è rientrata in Italia con certificato medico attestante il suo recupero psicofisico, ha reperito due lavori, ha contratto matrimonio col compagno (con cui ha avuto altre due bambine sulle quali entrambi esercitano la responsabilità genitoriale) e vive stabilmente con l’intero nucleo familiare in un appartamento, unitamente alla madre che la aiuta, mentre l’uomo, dal canto suo, ha dimostrato di essere capace di integrarsi, avendo reperito un lavoro come addetto alle pulizie presso un’autoconcessionaria e frequentando anche un corso di lingua italiana presso una scuola per stranieri. (Sentenza 4002 del 9 febbraio 2023 della Corte di Cassazione)