Dichiarazioni inesatte dell’assicurato: conseguente l’annullamento del contratto
L’assicuratore non ha l’onere di fornire alcuna prova specifica che la conoscenza delle circostanze taciute dall’assicurato avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione
Le dichiarazioni inesatte dell’assicurato, che abbiano alterato in maniera determinante la coincidenza tra rischio rappresentato e rischio reale, traendo in errore l’assicuratore, comportano l’annullamento del contratto senza che l’assicuratore abbia l’onere di fornire alcuna prova specifica che la conoscenza delle circostanze taciute dall’assicurato avrebbe potuto indurlo ad una diversa determinazione. A fronte di dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato - dichiarazioni ascrivibili a dolo o colpa grave - su circostanze relative alla valutazione del rischio, il Codice Civile, nel concorso dell’ulteriore requisito della rilevanza delle dichiarazioni sulla formazione del consenso dell’assicuratore, conferisce a quest’ultimo sia il rimedio della impugnazione del contratto, previa manifestazione di una volontà in tal senso nel termine di decadenza di tre mesi dalla conoscenza di quel comportamento doloso o gravemente colposo, sia il rimedio - qualora l’evento si verifichi prima della scadenza di detto termine trimestrale, ed a maggior ragione prima dell’inizio del suo decorso - di rifiutare il pagamento dell’indennizzo, eccependo la causa di annullamento del contratto. E la proposizione di una tale domanda di annullamento del contratto costituisce rimedio applicabile anche nel caso di ‘polizza infortuni’ e di ‘prima salute’. Nel caso specifico preso in esame, i giudici osservano che, pur dando atto che l’assicurato ricorrente ha dedotto la decadenza della società dalla facoltà di eccepire la non assicurabilità del ‘rischio infortuni’, va comunque valutato, al fine di stabilire se la compagnia assicurativa fosse venuta a conoscenza della patologia (epilessia) da cui era affetto l’assicurato in occasione della liquidazione di un pregresso sinistro coperto da altra ‘polizza malattia’ da lui stipulata con la medesima società, in quale data alla società assicuratrice era stata consegnata la cartella clinica relativa al precedente ricovero per malattia. Necessario, a questo proposito, anche verificare se dalla cartella clinica emerge la patologia che escludeva la copertura assicurativa. (Ordinanza 15984 del 7 giugno 2023 della Cassazione)